INTRODUZIONE 
 

Rivoluzione Comunista, guidata dal marxismo rivoluzionario (Marx-Lenin), lotta per rovesciare il dominio politico della borghesia, instaurare la dittatura del proletariato, realizzare il comunismo.
Nella sua lotta Rivoluzione Comunista combina, a seconda delle circostanze, I’attività legale a quella illegale.
Rivoluzione Comunista regola la propria vita interna in base al centralismo democratico. Gli organi dirigenti sono eletti dalle organizzazioni di base. Massimo organo è il Comitato Centrale. Ad esso sono subordinate tutte le organizzazioni di partito. La disciplina organizzativa comporta che al più libero dibattito segua un’assoluta unità nell’azione.
Rivoluzione Comunista, per ora piccolo raggruppamento, si prefigge in modo precipuo di allargare la propria organizzazione sviluppando i legami con il proletariato, reclutando nel proprio seno gli elementi più combattivi e lungimiranti.
Nel far ciò essa suscita la partecipazione delle donne alla lotta e ai compiti di direzione.
È sulla base di queste condizioni che Rivoluzione Comunista adotta il presente Statuto.

 
IL MILITANTE 
 

Art. 1 - Il militante deve partecipare attivamente al lavoro rivoluzionario in una qualsiasi delle organizzazioni di base (sezione, gruppo di azienda) e sostenere il partito finanziariamente in proporzione alle proprie condizioni economiche.

Art. 2 - Il militante operaio ha il compito di stimolare all’azione i propri compagni di lavoro, promuovendo l’organizzazione autonoma di lotta, per difendere i propri interessi immediati e rovesciare il potere capitalista.
Lavorando all’interno dei sindacati di categoria, non si vincola alle decisioni della burocrazia dirigente.

Art. 3 - Chi intende aderire al partito deve presentare domanda di adesione e compiere un periodo di candidatura di sei mesi. Tale periodo può essere ridotto a tre mesi quando, trattandosi di candidato operaio o di donna proletaria, questi o questa abbiano dimostrato fermezza e maturità politica.
L’età minima per ottenere l’iscrizione al partito è di 18 anni.
Il candidato ha gli stessi obblighi del militante. Non ha, invece, diritto di voto né diritto di ricoprire cariche.

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Congresso

 

Art. 4 - Il Congresso si tiene, dietro convocazione del Comitato Centrale, una volta l’anno.
Partecipano al Congresso tutti gli iscritti. Al Congresso il potere di decidere spetta ai responsabili delle organizzazioni di base e ai delegati da esse prescelti; purché queste siano costituite da almeno sei mesi.
Il Congresso elegge il Comitato Centrale; fissa la linea politica del partito; revisiona i conti.

 

Il Comitato Centrale
 

Art. 5 - Il Comitato Centrale deve essere composto da almeno tre membri. Possono far parte del Comitato Centrale i compagni e le compagne con una militanza non inferiore a tre anni.
Deve, in ogni caso, far parte del Comitato Centrale una rappresentante femminile.
Il Comitato Centrale dirige tutta l’attività di partito; nomina la redazione; nomina il responsabile della scuola di partito e gli istruttori della stessa; forma le commissioni di lavoro; amministra la cassa.
Il Comitato Centrale costituisce, nel suo seno, una Commissione Centrale di Controllo, col compito di indagare sulla condotta dei compagni tanto nel periodo di candidatura quanto dopo la loro adesione al partito.
Il Comitato Centrale può in qualunque momento sciogliere un’organizzazione di base, sia per motivi disciplinari che politici.

 

Il Segretario e l’Esecutivo Centrale
 

Art. 6 - Il segretario è eletto nel Comitato Centrale e rappresenta il partito.
L’Esecutivo Centrale è nominato dal Comitato Centrale ed ha il compito di dare esecuzione alle decisioni dello stesso.

 

Le Sezioni
 

Art. 7 - Per costituire una Sezione occorrono almeno tre iscritti.
Le Sezioni debbono tenere il loro Congresso ogni anno. Il Congresso elegge l’Esecutivo; dibatte i temi politico - organizzativi legati all’attività di sezione; revisiona i conti.
L’Esecutivo dirige l’attività della Sezione; ne amministra la cassa; forma le commissioni di lavoro; convoca almeno una volta al mese l’assemblea degli iscritti.

Art. 8 - Le Sezioni debbono costituire al loro interno un gruppo giovanile, per organizzarvi i giovani inferiori ai diciotto anni che intendono aderire al partito.
Compiuti i diciotto anni i giovani cessano di appartenere al gruppo giovanile. Quelli che lo richiedono vengono iscritti alla Sezione qualora abbiano un anno di militanza; altrimenti effettueranno un periodo adeguato di candidatura.

 

Nucleo di azienda
 

Art. 9 - In ogni luogo di lavoro, appena vi opera un solo iscritto, si costituisce il nucleo di azienda (di fabbrica, cantiere, cascina, impianto, ufficio, ecc.); articolazione basilare del partito nella produzione e nella distribuzione.

 

Gruppo di azienda
 

Art. 10 - Nell’azienda, in cui operano almeno tre iscritti, può essere costituito un gruppo di azienda. Il gruppo costituisce, a tutti gli effetti un’organizzazione di base. Allo stesso si applica la disciplina stabilita per le Sezioni.
Per la costituzione formale del gruppo di azienda è necessaria l’approvazione del Comitato Centrale.

 

Il nucleo territoriale
 

Art. 11 - Il partito attribuisce la veste di nucleo territoriale a quell’uno o più elementi che siano passati per l’esperienza di nucleo o gruppo simpatizzante, e svolgano attività pratica, sulla linea del partito, nelle località ove mancano le Sezioni.
Il nucleo territoriale opera sotto la direzione del Comitato Centrale.
Quando il nucleo è composto di più elementi, esso dovrà eleggere il responsabile del nucleo. Il responsabile dirige l’attività del nucleo, rappresentandolo all’interno e all’esterno.
Dopo sei mesi dalla sua costituzione il nucleo dovrà fare, pena lo scioglimento, richiesta di adesione al partito.

 
LA CONFERENZA DI PARTITO
 

Art. 12 - Durante l’anno si tengono, convocate dal Comitato Centrale, due Conferenze di partito a cui partecipano gli iscritti o i loro delegati di base.
La Conferenza dibatte i temi e le questioni fissate dal Comitato Centrale riguardanti la situazione politica e i compiti immediati del partito. In caso di necessità può essere convocata una, o più, Conferenza straordinaria.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Espulsione, sospensione, censura, richiamo

 

Art. 13 - L’espulsione è decisa per infrazione grave alla disciplina di partito, per abbandono della lotta, per indegnità politica (individualismo, disprezzo della morale rivoluzionaria, sabotaggio, ecc.).
La sospensione è stabilita per ogni mancanza grave e quando l’iscritto, già censurato o richiamato per due volte consecutive, persiste nel proprio atteggiamento.
La sospensione comporta la perdita dei diritti, ma mantiene gli obblighi del militante. Non può essere comminata per più di tre mesi.
La censura è stabilita per l’atteggiamento di indisciplina.
Il richiamo per chi manca ad un impegno di partito senza preavvertire l’organizzazione e giustificarne il motivo.

Art. 14 - I provvedimenti disciplinari sono decisi dall’organo dirigente dell’organizzazione di base. L’espulsione dei membri dell’Esecutivo di Sezione e dei responsabili dei gruppi di azienda è decisa dal Comitato Centrale.
In caso di indisciplina o indegnità di un membro del Comitato Centrale l’espulsione è decisa dal Comitato Centrale unitamente ai responsabili delle organizzazioni di base.
Se l’indisciplina o l’indegnità riguarda il Segretario, l’espulsione è decisa da un congresso straordinario.
Tanto la riunione allargata quanto il congresso straordinario sono convocati dal resto dei membri del Comitato Centrale.

Art. 15 - L’espulso potrà essere riammesso, a giudizio del Comitato Centrale, su istanza dell’interessato, in seguito a verificata osservanza da parte del richiedente dell’art. 1 dello Statuto e previo parere favorevole dell’organizzazione di base di provenienza.

 

Radiazione
 

Art. 16 - Debbono essere radiati gli iscritti che, senza giustificati motivi, manchino per tre volte consecutive ai propri impegni di partito; o ai loro obblighi finanziari.
Il radiato potrà essere riammesso su approvazione dei responsabili delle organizzazioni di base.

 

COOPTAZIONE - INCOMPATIBILITÀ
 

Art. 17 - Nel Comitato Centrale possono essere cooptati, nei casi di necessità, fino a due membri. Lo stesso vale per gli esecutivi di sezione, purché la cooptazione non superi mai la metà dei membri originari. In tutti gli altri casi bisognerà procedere alla rielezione.

Art. 18 - Non può far parte del partito chi vive sfruttando operai; e chi, pur essendo lavoratore, conduce una vita contraria ai principi rivoluzionari.

 

DEROGA ALLO STATUTO - MODIFICHE ALLO STATUTO
 

Art. 19 - L’applicazione dello Statuto, per quanto riguarda la democrazia interna, resterà sospesa in caso di mutamento radicale della situazione politica.

Art. 20 - Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso. Il Comitato Centrale può apportare modifiche allo Statuto, ma solo se si tratta di aggiunte o specificazioni che non ne toccano la struttura.

 

(Testo aggiornato dal 13° Congresso di Partito 3/10/82 ediz. fotostatica)